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Sez. 1, Sentenza n. 5658 del 24/05/1995 (Rv. 492400 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Non scarsa importanza dell'inadempimento - Prova - Soggetto onerato - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492400-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

La non scarsa importanza dell'inadempimento integra, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., condizione dell'azione di risoluzione del contratto, e, pertanto, ove non sia "in re ipsa", per l'attinenza dell'inadempimento stesso alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, deve essere allegata e dimostrata dalla parte attrice, secondo le regole dell'art. 2697 cod. civ. (con la prova, in presenza di clausola che esplicitamente identifichi lo scopo perseguito da un contraente con la fissazione a carico dell'altro della prestazione poi rimasta ineffettuata, della compromissione dello scopo stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)