diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6574 del 15/12/1984 (Rv. 438120 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - PRELIMINARE DI VENDITA DI UN FABBRICATO DA COSTRUIRE - SVALUTAZIONE MONETARIA SUCCESSIVA DETERMINATASI - RISOLUZIONI PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - AZIONI DEL PROMITTENTE VENDITORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438120-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - PRELIMINARE DI VENDITA DI UN FABBRICATO DA COSTRUIRE - SVALUTAZIONE MONETARIA SUCCESSIVA DETERMINATASI - RISOLUZIONI PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - AZIONI DEL PROMITTENTE VENDITORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Con riguardo ad un preliminare di vendita di un fabbricato da costruire, la possibilità di chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., in relazione alla svalutazione monetaria determinatasi dopo la conclusione del contratto, deve essere riconosciuta al promittente venditore, ove la svalutazione medesima, considerando la capacità di previsione di un uomo medio alla stregua della situazione in atto al momento del preliminare, nonché l'entità della sua incidenza sui costi di costruzione e sul guadagno ripromesso, presenti i connotati di un avvenimento straordinario ed imprevedibile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)