Sez. 2, Sentenza n. 4023 del 09/10/1989 (Rv. 463828 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - PRELIMINARE DI VENDITA DI APPARTAMENTI DA COSTRUIRSI - RISOLUZIONE - PREVI ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - SVALUTAZIONE MONETARIA INTERVENUTA PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - RILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - PRELIMINARE DI VENDITA DI APPARTAMENTI DA COSTRUIRSI - RISOLUZIONE - PREVI ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - SVALUTAZIONE MONETARIA INTERVENUTA PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - RILEVANZA.*
Agli effetti della risoluzione per eccessiva onerosità di un contratto preliminare di vendita di appartamenti da costruirsi, il giudice del merito deve considerare comparativamente sia il valore degli immobili promessi in vendita (e non solo il relativo costo di costruzione) sia quello della prestazione corrispettiva, tenendo conto, a quest'ultimo riguardo, della svalutazione monetaria che - nell'arco di tempo previsto in contratto o successivamente, anche in via tacita, eventualmente prorogato dalle parti, per la stipulazione del contratto definitivo - abbia diminuito il valore intrinseco del prezzo ancora dovuto. (V 6574/84, mass n 438120; (V 1158/78, mass n 390523).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)