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Sez. 1, Sentenza n. 7458 del 07/07/1993 (Rv. 483036 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Esercizio di più attività | Passaggio interno di beni tra due imprese dello stesso soggetto - Disciplina originaria - I.V.A. - Assoggettabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483036-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Esercizio di più attività

In tema di I.V.A. e con riferimento al passaggio interno di beni tra due imprese dello stesso soggetto, l'art. 36 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 19 79 n. 24 con effetto dal 1 gennaio 1980 - termine spostato, poi, al primo gennaio 1981 dall'art. 9, comma primo del D.L. 30 dicembre 1979 n. 660, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 31 - che al quarto comma prevede l'obbligatorio regime di separazione delle attività in determinate ipotesi e al quinto comma considera i passaggi interni dei beni tra attività separate, prevedendone la fatturazione e registrazione in tutti i casi e la sottoposizione ad I.V.A. in casi particolari, non trova applicazione rispetto ad atti compiuti prima della sua entrata in vigore. Conseguentemente i passaggi interni di beni tra due imprese di uno stesso soggetto, intervenuti nel 1979, - trattandosi di ipotesi non considerata in alcun modo nella originaria formulazione dell'art. 36 del citato d.P.R. n. 633 del 1972 - non sono assoggettabili ad I.V.A..

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 36, DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 660 art. 9, Legge 29/02/1980 num. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)