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Sez. 5, Sentenza n. 6496 del 19/05/2000 (Rv. 536680 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ | Conseguentemente all'incorporazione di altra società - Applicazione dell'imposta - Regime cumulativo - Operatività - Limiti - Riflessi, per la "incorporante", dell'opzione per il regime di separazione, già esercitata dalla "incorporata" - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536680-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ

Anche nel caso di avvenuta incorporazione di altra società, la quale finisca per comportare, per una società, l'esercizio di più attività, l'IVA deve essere applicata, in linea di principio, cumulativamente per tutte le attività esercitate, con riferimento al valore di affari complessivo, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi, tassativamente previste dalla legge, in cui essa IVA debba invece essere applicata separatamente, o salvo che, per altro verso, il contribuente non abbia preventivamente optato preventivamente per quest'ultimo regime dandone preventiva comunicazione all'Ufficio. A tali fini, non giova alla società incorporante, la opzione già eventualmente esercitata in precedenza dalla società incorporata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)