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Sez. 5, Sentenza n. 2111 del 29/11/1974 Ud. (dep. 21/02/1975) Rv. 129345 - 01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CIRCOSTANZE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - RESTITUZIONE POSTUMA DELLA SOMMA DISTRATTA - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - EVENTUALE CONFIGURABILITA DELLE CIRCOSTANZE EX ART 62 N 6 COD PEN.*
Stato
decisa il 1974-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129345-01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CIRCOSTANZE EX ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - RESTITUZIONE POSTUMA DELLA SOMMA DISTRATTA - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART 219 LEGGE FALLIMENTARE - EVENTUALE CONFIGURABILITA DELLE CIRCOSTANZE EX ART 62 N 6 COD PEN.*

La valutazione del danno, ai fini della concessione o del diniego dell'attenuante prevista dall'art 219 legge fallimentare, deve essere fatta con riferimento alla diminuzione patrimoniale determinata dall'Azione del reo al momento della consumazione del reato, con esclusione di ogni altro elemento successivo. Il risarcimento postumo integra l'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen. (fattispecie in cui il fallito, imputato del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, restitui la somma al curatore del fallimento). (V 122938, anno 1973).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)