Sez. 5, Sentenza n. 11258 del 27/11/1984 Ud. (dep. 19/12/1984) Rv. 167164 - 01
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DIMINUZIONE PATRIMONIALE DETERMINATA DALL'AZIONE DEL REO AL MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO - NECESSITÀ - ACQUISIZIONE DEI BENI DISTRATTI AL FALLIMENTO CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - IRRILEVANZA.*
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DIMINUZIONE PATRIMONIALE DETERMINATA DALL'AZIONE DEL REO AL MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DEL REATO - NECESSITÀ - ACQUISIZIONE DEI BENI DISTRATTI AL FALLIMENTO CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - IRRILEVANZA.*
Poiché la valutazione del danno, ai fini della concessione o del diniego dell'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fallimentare, deve essere fatta con riferimento alla diminuzione patrimoniale determinata dall'Azione del reo al momento della consumazione del reato, con esclusione di ogni altro elemento successivo, è irrilevante per l'applicabilità della detta circostanza che i beni distratti siano stati acquisiti al fallimento con provvedimento del giudice delegato, trattandosi di fatto successivo alla consumazione del reato e indipendente dall'Azione del colpevole. (Conf mass n 157795; (Conf mass n 129345).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)