Sez. 3, Sentenza n. 1524 del 16/12/1985 Ud. (dep. 17/02/1986) Rv. 171926 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - CON CONCESSIONE ILLEGITTIMA MA NON ILLECITA NELLA CAUSA O NELL'OGGETTO - REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETT. B) LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - RAVVISABILITÀ - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - CON CONCESSIONE ILLEGITTIMA MA NON ILLECITA NELLA CAUSA O NELL'OGGETTO - REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETT. B) LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - RAVVISABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In caso di costruzione edilizia con concessione illegittima, ma non illecita nella causa o nell'oggetto, non è ravvisabile il reato di cui all'art. 17 lettera b) della legge 28 gennaio 1977 n. 10, in quanto, se vi siano state solo irregolarità del procedimento amministrativo che ne inficiano la legittimità senza renderlo illecito, tale situazione non può essere equiparata alla Mancanza di concessione che rende perseguibile sul piano penale il fatto della costruzione edilizia - può invece parlarsi di sostanziale assenza dell'atto, anche se formalmente emesso, quando esso non possa considerarsi espressione, ancorché viziata, di pubblico potere, ma debba considerarsi radicalmente esorbitante dall'Esercizio del potere nel senso o della insussistenza nello organo del potere di provvedere o dell'essere il provvedimento frutto di attività criminosa del soggetto titolare del potere. (V mass n 168422; (V mass n 158214; (V mass n 156010).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)