Sez. L, Sentenza n. 1158 del 25/02/1981 (Rv. 411720 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RITENUTA PER RICCHEZZA MOBILE - OMISSIONE DEL DATORE DI LAVORO - COMPUTO DEL RELATIVO IMPORTO NELL'ASSEGNO PENSIONISTICO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RITENUTA PER RICCHEZZA MOBILE - OMISSIONE DEL DATORE DI LAVORO - COMPUTO DEL RELATIVO IMPORTO NELL'ASSEGNO PENSIONISTICO - ESCLUSIONE.*
Il comportamento omissivo del datore di lavoro (nella specie, cassa di risparmio di Ancona), anche se protratto nel tempo, che non effettui nei confronti dei dipendenti la ritenuta per ricchezza mobile, in quanto contrario al precetto imperativo di cui all'art 127 tu delle imposte dirette approvato con DPR n 645 del 1958 che, contestualmente al pagamento del tributo, pone a carico del datore di lavoro, sostituto d'imposta, l'Obbligo della rivalsa nei confronti del lavoratore, debitore sostituto, e inidoneo a far sorgere in capo ai dipendenti un diritto a computare nell'assegno pensionistico l'importo, corrispondente alla aliquota di ricchezza mobile, illegittimamente abbuonato. (V 391/80, mass n 403771; (V 17/80, mass n 403380; (V 6296/79, mass n 403026).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)