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Sez. T, Ordinanza n. 12024 del 30/04/2026 (Rv. 678356-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Accertamento presuntivo del reddito d'impresa ed induttivo dell'IVA - Impresa di ristorazione - Ricostruzione dei ricavi sulla base del consumo di acqua minerale (c.d. bottigliometro) - Legittimità - Fondamento - Presunzione semplice - Sussistenza.
Stato
decisa il 2026-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678356-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di accertamento tributario - sia presuntivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, sia induttivo in materia di IVA, ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 - è legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, trattandosi di elemento fondamentale, se non indispensabile, nelle consumazioni effettuate, e tale metodo (cd. bottigliometro), fondato su nozioni di comune esperienza in ordine al consumo medio per singolo avventore, può integrare una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità e precisione, ai sensi dell'art. 2729 c.c., poiché la quantità di acqua minerale da tavola acquistata dal ristoratore nel periodo di imposta costituisce indizio grave e preciso del numero di pasti serviti, sicché, a fronte dell'inattendibilità del reddito dichiarato, non occorrono ulteriori elementi a sostegno della pretesa.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)