diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2406 del 08/02/2016 (Rv. 638468 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE | Concorso di persone nell'illecito amministrativo - Applicazione della sanzione a tutti i concorrenti - Fondamento - Fattispecie relativa alle sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993.
Stato
decisa il 2016-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638468-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla relativa sanzione salvo che sia diversamente stabilito dalla legge (art. 5 della l. n. 689 del 1981), restando, in tal modo, la pena pecuniaria applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto l'affermato principio non derogato per le sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo di istituti bancari).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)