Sez. 1, Sentenza n. 21797 del 11/10/2006 (Rv. 593138 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Potere - Dovere di informativa del collegio sindacale verso la Banca d'Italia sulle irregolarità nella gestione delle banche (articolo 52 d.lgs n. 385 del 1993, nel testo novellato dall'art. 211 d.lgs n. 58 del 1998) - Violazione di tale dovere - Responsabilità dei componenti il collegio sindacale - Concorso di persone nell'illecito amministrativo - Configurabilità - Fondamento.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO
L'articolo 52, primo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo novellato dall'articolo 211, primo comma, del d.lgs. n. 58 del 1998, stabilisce che il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche e una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria, attribuendo così al collegio sindacale come organo quel potere-dovere di informativa che il precedente testo dell'articolo 52 attribuiva al solo presidente del collegio sindacale. La responsabilità individuale dei singoli componenti del collegio sindacale per la violazione di tale dovere di informazione a carico dell'organo collegiale, lungi dal porsi in contrasto con la "ratio", i principi regolatori e le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, discende dall'applicazione dei principi in tema di concorso di persone nell'illecito amministrativo, in forza dei quali, quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge (articolo 5 della legge n. 689 del 1981, non derogato nella specie dall'articolo 144, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, che stabilisce la sanzione per la violazione del citato articolo 52) restando in tal modo la pena pecuniaria applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 52, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 211 com. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)