Sez. 1, Sentenza n. 1259 del 26/02/1979 (Rv. 397485 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE PER ROMA - ESPROPRIAZIONI DIPENDENTI DAL PIANO REGOLATORE DI ROMA - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA - NORME APPLICABILI - QUESTIONI AVENTI CARATTERE PREGIUDIZIALE RISPETTO ALL'ESAME DEL FONDAMENTO DELLA DOMANDA - ESAMINABILITA - QUESTIONE SULLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE DELL'INTERVENUTO NELLA VESTE DI SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE PER EFFETTO DI ACQUISTO IN CORSO DI CAUSA DEL BENE ESPROPRIATO - INCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE PER ROMA - ESPROPRIAZIONI DIPENDENTI DAL PIANO REGOLATORE DI ROMA - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA - NORME APPLICABILI - QUESTIONI AVENTI CARATTERE PREGIUDIZIALE RISPETTO ALL'ESAME DEL FONDAMENTO DELLA DOMANDA - ESAMINABILITA - QUESTIONE SULLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE DELL'INTERVENUTO NELLA VESTE DI SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE PER EFFETTO DI ACQUISTO IN CORSO DI CAUSA DEL BENE ESPROPRIATO - INCLUSIONE.*
Poiche, davanti al collegio arbitrale presso la Corte di appello di Roma, competente in materia di espropriazioni dipendenti dal piano regolatore di Roma, sono applicabili le norme ed i principi comuni sul procedimento dinanzi ai tribunali vigenti al tempo del giudizio (in forza del rinvio ricettizio contenuto nell'art 5 del RD 16 giugno 1932 n 901), al collegio medesimo deve riconoscersi il potere di conoscere incidentalmente di ogni questione pregiudiziale all'esame del fondamento della domanda, quale quella, in controversia vertente sulla Determinazione della giusta indennita espropriativa, della legittimazione ad agire o a contraddire di chi sia intervenuto nella pretesa veste di successore a titolo particolare nel diritto controverso, per effetto di acquisto in corso di causa del bene espropriato. (V 2284/74, mass n 370663).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/06/1932 num. 901 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)