Sez. 1, Sentenza n. 2834 del 28/03/1996 (Rv. 496652 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - IN GENERE | Formazione della piccola proprietà contadina - Atti di trasferimento relativi - Pagamento delle imposte di trasferimento - Obbligo dell'imprenditore agricolo - Sussistenza - Diritto al rimborso - Configurabilità - Condizioni - Termine.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie connesse agli atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina, l'imprenditore agricolo già tale prima della stipula dell'atto, che lo abbia dichiarato in sede di registro ed abbia presentato entro il termine di un anno dalla registrazione dell'atto stesso la richiesta del certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo senza peraltro poterlo esibire per il ritardo nel rilascio da parte dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura competente, è tenuto a pagare le normali imposte dovute per il trasferimento, ma non perde il diritto a chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente pagata nel termine triennale di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 634 del 1972, decorrente dal giorno dell'effettuato pagamento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)