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Sez. 1, Sentenza n. 2226 del 12/03/1997 (Rv. 502980 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni tributarie ex legge n. 604 del 1954 - Certificato dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura - Deposito entro l'anno dalla registrazione dell'atto - Omissione - Conseguenze - Ritardi burocratici nel rilascio del certificato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502980-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, il contribuente, che entro l'anno dalla registrazione dell'atto d'acquisto dell'immobile non presenti il certificato definitivo dell'Ispettorato Provinciale Agrario circa il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio, perde il diritto alle agevolazioni tributarie previste dalla legge 6 agosto 1954 n. 604 per i trasferimenti di suoli agricoli destinati alla formazione ed all'incremento della piccola proprietà contadina, senza che possa invocare la sospensione del termine per depositare il certificato su indicato ed evitare il pagamento dell'imposta ordinaria, assumendo che l'inosservanza dell'onere posto a suo carico è dipesa da ritardi burocratici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 3, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 5, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 33, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)