Sez. 1, Sentenza n. 9640 del 10/09/1999 (Rv. 529818 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE | Attendibilità del teste - Valutazione preventiva - Riserva al legislatore - Valutazione preventiva del giudice - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Inverosimiglianza del fatto da provarsi ovvero inidoneità del teste a riferirlo - Ragioni di non ammissione della prova - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE
Nel nostro ordinamento processuale civile la valutazione preventiva dell'attendibilità del teste è riservata al legislatore (come emerge dagli artt. 246 e 247 cod. proc. civ.) ed è quindi inibita al giudice, che può valutare, secondo il suo prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.), solo l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone, una volta che la prova sia stata assunta, dovendo, inoltre, escludersi che detto apprezzamento possa rientrare nel giudizio di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova, di cui al primo comma dell'art. 184 cod. proc. civ., poiché l'ammissibilità attiene al rispetto delle norme che stabiliscono modalità e limiti di deduzione del singolo mezzo di prova, e nessuna norma vieta di assumere un teste solo perché ritenuto inidoneo a rendere una rappresentazione precisa delle circostanze oggetto di prova, mentre la rilevanza concerne il nesso tra i fatti da provare ed il riconoscimento della fondatezza della domanda o dell'eccezione, prescindendo da ogni considerazione della persona chiamata a deporre. Ne consegue che l'ammissione di una prova testimoniale non può negarsi in considerazione del suo probabile esito negativo per l'inverosimiglianza del fatto che si intende provare ovvero per una pretesa inidoneità del teste a fare un resoconto preciso su di esso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 248 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)