Sez. 3, Sentenza n. 10280 del 16/07/2002 (Rv. 555781 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Qualità di coltivatore diretto - Perdita - Conseguenze - Risoluzione del contratto - Necessità - "Riconduzione" del contratto all'affitto ex art. 27 legge 203/1982 - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE
In tema di rapporti agrari, deve escludersi che il disposto dell'art. 27 della legge 203/1982 possa trovare applicazione ove faccia difetto, in capo a chi pretenda la "riconduzione all'affitto" di un preesistente rapporto agrario, la indispensabile qualità di coltivatore diretto (nella specie, per essere stata detta qualità perduta in corso di rapporto), poiché, da un canto, l'art. 23 della citata legge 203/1982 indica, esaurientemente e tassativamente, le (sole e) specifiche norme dettate in tema di rapporti di affitto a coltivatore diretto applicabili ai contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto; dall'altro, perché il menzionato art. 27 - che legittima la riconduzione all'affitto di tutti i contratti agrari stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 203/82 aventi ad oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici - è inserito non nel titolo terzo della legge stessa (e, cioè, tra le norme generali e finali, per loro natura applicabili indiscrinatamente a qualsiasi contratto di affitto), ma nel titolo secondo, dedicato, invece, alla conversione in affitto dei soli contratti di mezzadria, colonì a parziaria, compartecipazione agraria e soccida.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 27, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)