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Sez. L, Sentenza n. 634 del 27/01/1981 (Rv. 411126 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - TASSATIVITA - SOSTITUZIONE DI LAVORATORE ASSENTE PER FERIE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411126-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - TASSATIVITA - SOSTITUZIONE DI LAVORATORE ASSENTE PER FERIE - ESCLUSIONE.*

La possibilita della Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e dal legislatore limitata, ai sensi dell'art 1, secondo comma, lett b) della legge 18 aprile 1962 n 230, alla necessita della sostituzione di lavoratori assenti per cause (malattia, puerperio, servizio militare ecc) occasionali, temporanee e non preventivate, che, pur dando luogo alla sospensione del rapporto, tale rapporto non risolvono ma pongono in quiescenza, sicche il lavoratore assente conserva il diritto alla conservazione del posto. Tale previsione tassativa e rigorosa non ammette estensione analogica ad ipotesi diverse, come quella dell'assenza del lavoratore per ferie, la quale non costituisce un evento imprevedibile o straordinario, ma rappresenta una fase normale dello svolgimento del rapporto di lavoro.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)