Sez. L, Sentenza n. 6212 del 18/11/1982 (Rv. 423890 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTO A TERMINE PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - SOSTITUZIONE DI LAVORATORE ASSENTE PER FERIE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTO A TERMINE PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - SOSTITUZIONE DI LAVORATORE ASSENTE PER FERIE - ESCLUSIONE.*
L'art. 1, secondo comma, lett. B), della legge 18 aprile 1962 n. 230 - secondo il quale è legittima la stipulazione del contratto di lavoro a termine quando l'assunzione in servizio abbia luogo per sostituire lavoratori assenti che abbiano diritto alla conservazione del posto - si applica allorché tale assenza sia dovuta a vicende anomale ed eccezionali del rapporto di lavoro, comportanti la sospensione del sinallagma contrattuale (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare, ecc.), ma non nel caso di lavoratori assenti per ferie, le quali rientrano nel normale svolgimento del rapporto suddetto. (Conf 4967/81, mass n 415744; (Conf 634/81, mass n 411126; (Conf 5733/80, mass n 409570 prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)