Sez. 1, Ordinanza n. 8875 del 09/04/2026 (Rv. 677617-01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Decreto di inammissibilità ex art.70, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII) nella formulazione vigente dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2024 - Reclamo - Giudice competente - Individuazione FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE - In genere.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il giudice competente a decidere sul reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 164 del 2024, è la Corte di appello e non il Tribunale in composizione collegiale, atteso che il comma 8 del predetto articolo, nello stabilire la competenza della Corte di appello, non distingue tra accoglimento o rigetto dell'omologa, mentre il primo comma della medesima norma, nello stabilire eccezionalmente il doppio grado davanti all'organo collegiale e non davanti alla Corte d'appello, si riferisce al provvedimento adottato nella fase preliminare del procedimento in cui la proposta, prima dell'instaurazione del contraddittorio con i creditori, non abbia superato il vaglio di ammissibilità del giudice monocratico.
Decreto Legisl. 12/01/2009 num. 14 art. 70, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)