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Sez. 1, Ordinanza n. 21731 del 28/07/2025 (Rv. 675562-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Decreto di inammissibilità ex art.70, comma 1, del d.lgs. n.14 del 2019 (CCII) nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 164 del 2024 - Reclamo - Giudice competente - Individuazione.
Stato
decisa il 2025-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675562-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

Il giudice competente a decidere sul reclamo avverso il decreto di inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore adottato ai sensi dell'art.70, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), prima delle modificazioni introdotte dal d. lgs. n. 164 del 2024, è il Tribunale in composizione collegiale e non la Corte di appello atteso che, come si desume dall'interpretazione letterale dei commi 9 e 10 del predetto articolo, la competenza di quest'ultima è limitata al solo provvedimento di omologazione del piano, assunto all'esito del contraddittorio con i creditori e con la partecipazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 70, commi 9 e 10, ma non si estende al provvedimento con cui si dà o si nega l'accesso alla procedura, che segue le regole del modello camerale di cui a cui agli artt. 738 e ss. c.p.c. e a cui trova applicazione l'art. 669-terdecies c.p.c.

Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 70 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 70 com. 9, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 70 com. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)