Sez. L, Sentenza n. 21760 del 11/10/2006 (Rv. 592506 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Principi sul perfezionamento della notificazione per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Sufficienza - Estensione alle ipotesi di mera comunicazione di un atto a mezzo dell'ufficio postale - Fattispecie relativa ad impugnativa del licenziamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Il principio per cui il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante, scisso da quello del perfezionamento per il destinatario, è da individuare nel momento in cui, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, l'attività incombente sul notificante è completata, è da applicare anche nell'ipotesi di mera comunicazione di un atto a mezzo dell'ufficio postale, ipotesi nella quale l'attività incombente sul notificante è completata con l'attestata consegna dell'atto all'ufficio postale. (Principio affermato, in controversia concernente l'impugnativa del licenziamento, con riferimento alla facoltà del datore di lavoro, ex art. 7 della legge n.300 del 1970, di adire l'autorità giudiziaria, esercitata con la presentazione, nei dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, della richiesta ex artt. 410 primo comma e 410 bis cod. proc. civ., diretta a promuovere il tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione).
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)