Sez. L, Sentenza n. 2261 del 02/02/2007 (Rv. 594526 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento per il notificante e per il destinatario - Momento determinante - Diversità - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notificazioni, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 477 del 2002 e 28 del 2004, nell'ordinamento deve ritenersi operante un principio generale in base al quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario della notifica, dovendo le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte di quest'ultimo contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze negative derivanti dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio per la parte di quest'ultimo sottratta alla sua disponibilità (principio affermato in tema di notificazione del ricorso per cassazione ritenuto, dalla S.C., tempestivo per essere stato il relativo plico consegnato all'ufficiale giudiziario, e da questo inviato, nel termine).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)