Sez. 1, Sentenza n. 2302 del 26/06/1969 (Rv. 341704 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - SENTENZA ATTUATIVA DEL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DI UNA COSA DETERMINATA - ATTUAZIONE CONTEMPORANEA DELLE RECIPROCHE PRESTAZIONI - MOMENTI DI ESECUZIONE - SCINDIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI *
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - SENTENZA ATTUATIVA DEL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DI UNA COSA DETERMINATA - ATTUAZIONE CONTEMPORANEA DELLE RECIPROCHE PRESTAZIONI - MOMENTI DI ESECUZIONE - SCINDIBILITA - ESCLUSIONE - LIMITI *
Secondo il sistema dell'art. 2932, comma secondo, cod.civ. la sentenza che dispone il trasferimento coattivo della proprieta di una cosa determinata, dando esecuzione specifica ad un contratto, e destinata ad attuare contemporaneamente le prestazioni di entrambi le parti. E poiche con essa deve operarsi la fedele conversione del preliminare non eseguito, il giudice non puo scindere i due momenti di esecuzione delle prestazioni, ove una tale possibilita non trovi riscontro nella volonta negoziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)