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Sez. 3, Sentenza n. 2668 del 28/09/1971 (Rv. 353815 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - DOMANDA DI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - ONERE DELL'ATTORE - MANCATA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE CONSISTENTE IN UN FACERE ANTERIORMENTE ALLA DOMANDA - INAMMISSIBILITA DELLA SENTENZA COSTITUTIVA.*
Stato
decisa il 1971-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353815-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - DOMANDA DI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - ONERE DELL'ATTORE - MANCATA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE CONSISTENTE IN UN FACERE ANTERIORMENTE ALLA DOMANDA - INAMMISSIBILITA DELLA SENTENZA COSTITUTIVA.*

La realizzazione mediante sentenza costitutiva, ai sensi dell'art 2932 cod civ, dell'Obbligo giuridico di concludere un contratto tutela bensi l'interesse del contraente all'adempimento coattivo della prestazione pattuita con il contratto preliminare, ma non costituisce deroga ai principi generali che disciplinano il negozio giuridico, fra i quali il principio inadimplenti inadimplendum, che tende a salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico degli interessi nella fase dinamica dell'esecuzione del contrattò pertanto non e ammissibile l'emanazione della sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto definitivo non concluso, se la parte richiedente non abbia eseguito dal canto suo la prestazione o non ne abbia fatto offerta nei modi di leggè e quando la prestazione consiste in un facere, essa deve essere adempiuta anteriormente alla domanda. (Conf 2302'69, mass n 341704' 816'69, mass n 339146).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)