Sez. 2, Sentenza n. 13288 del 07/06/2007 (Rv. 597885 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Liquidazione in via equitativa - Presupposti - Giudizio di diritto - Configurabilità - Conseguenze - Prova dell'esistenza del danno e degli elementi di fatto disponibili - Necessità - Discrezionalità del giudice di merito - Contenuto - Controllo in cassazione - Limiti - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, nè esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'"iter" della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno. (Nella specie, relativa all'inadempimento da omessa fornitura di una partita di serramenti, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva liquidato il danno, in conformità alla penale pattuita per l'ipotesi di recesso, nella misura del 30% del valore della fornitura, senza aver accertato l'effettiva sussistenza del pregiudizio sofferto, ma facendo generico riferimento a mancato guadagno, a spese generali, a costi di ammortamento, all'esecuzione di calcoli, conteggi, misurazioni e accessi al cantiere).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)