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Sez. L, Sentenza n. 16992 del 18/08/2005 (Rv. 583418 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Liquidazione in via equitativa - Presupposti - Potere del giudice - Utilizzabilità - Criteri - Limiti - Fattispecie relativa a danno da illegittimo licenziamento.
Stato
decisa il 2005-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583418-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno patrimoniale previsto dall'art. 1226 cod. civ. (e nel rito del lavoro anche dall'art. 432 cod. proc. civ.) presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza ed è consentito al giudice soltanto in presenza di una impossibilità ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l'esatto ammontare del danno. Peraltro, per quanto, nell'operare in concreto la valutazione equitativa, il giudice di merito non sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata dell'ammontare del danno liquidato, egli è tenuto tuttavia a fornire adeguata indicazione del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento ed a precisare i criteri assunti a base del procedimento valutativo, restando in ogni caso escluso che la valutazione del danno così operata possa essere palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso qualsiasi spiegazione sia della fonte del convincimento dell'esistenza in concreto del danno risarcibile, sia della oggettiva impossibilità di determinarlo nel suo esatto ammontare, sia dei criteri logici seguiti per la sua indicazione, limitandosi a richiamare - in riferimento ad una fattispecie di danno da illegittimo licenziamento risarcita con una somma pari a sessantacinque mensilità dell'ultima retribuzione percepita - l'impossibilità di disporre la reintegrazione del lavoratore perchè deceduto nelle more del giudizio e la conseguente impossibilità di concedere la richiesta indennità sostitutiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)