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Sez. 3 - , Ordinanza n. 36900 del 16/12/2022 (Rv. 666678 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Esibizione di copia della stampa dell'esito della notificazione emergente dal sito di Poste italiane e di fotocopia dell'avviso di ricevimento - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666678-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notificazione di un atto processuale, effettuata a mezzo del servizio postale, l'istante ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., non potendo tale deposito essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa dell'esito della notificazione emergente dal sito delle Poste italiane, corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione.

Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)