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Sez. U, Sentenza n. 6876 del 13/05/2002 (Rv. 554360 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Composizione della sezione disciplinare del C.S.M. - Parziale sovrapposizione con il "plenum" del C.S.M., competente a deliberare in ordine al trasferimento d'ufficio del magistrato per incompatibilità ambientale - Dedotta violazione del principio di terzietà del giudice - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554360-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

È manifestamente infondata, in riferimento al nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, sotto il profilo della necessaria terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante, la questione di legittimità costituzionale delle norme disciplinanti la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella parte in cui prevedono una parziale coincidenza della sua composizione con quella del "plenum" del C.S.M., competente a decidere sulla richiesta di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale dello stesso magistrato incolpato, ai sensi dell'art. 2 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511; e ciò sia in quanto trattasi di procedimenti diversi, quello finalizzato al trasferimento d'ufficio del magistrato per incompatibilità ambientale avendo natura amministrativa, a differenza del procedimento disciplinare, che - affidato ad una sezione la cui composizione è regolata secondo criteri direttamente fissati dalla legge - ha natura giurisdizionale; sia perché il cumulo di funzioni amministrative e giurisdizionali in capo ai componenti del C.S.M. è previsto direttamente dall'art. 105 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 105, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 30, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 31, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)