Sez. U, Sentenza n. 1994 del 11/02/2003 (Rv. 560381 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Composizione della sezione disciplinare del CSM - Parziale sovrapposizione con il "plenum" del CSM, competente a deliberare in ordine al trasferimento d'ufficio del magistrato per incompatibilità ambientale - Dedotta violazione del principio di terzietà del giudice - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Interpretazione adeguatrice - Praticabilità - Esclusione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., sotto il profilo della necessaria terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante, la questione di legittimità costituzionale delle norme disciplinanti la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nella parte in cui prevedono una parziale coincidenza della sua composizione con quella del "plenum" del CSM, competente a decidere sulla richiesta di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale dello stesso magistrato incolpato, ai sensi dell'art. 2 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511; e ciò, stante la differente natura dei due procedimenti (amministrativa quella del trasferimento per incompatibilità ambientale; giurisdizionale quella del procedimento disciplinare) e la diversità dell'oggetto e delle finalità di essi, anche quando i fatti che li abbiano generati siano gli stessi. Essendo pertanto escluso in radice il problema dell'incompatibilità, neppure v'è spazio per una interpretazione adeguatrice delle disposizioni di legge vigenti, il ricorso ad essa essendo consentito solo quando la norma offra più possibilità interpretative, l'una conforme e l'altra difforme rispetto ai principi della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 104, Costituzione art. 105, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)