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Sez. L, Ordinanza n. 18040 del 24/08/2007 (Rv. 599112 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Poteri di indagine e valutazione della Corte di cassazione - Ambito - Limiti derivanti dalla sentenza impugnata o dalle prospettazioni delle parti - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599112-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In tema di regolamento di competenza, la cui istanza ha la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbiano fatto le parti (in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha affermato che configura un rapporto di agenzia non prevalentemente personale, come tale sottratto alla competenza funzionale del giudice del lavoro, l'agenzia organizzata con una complessa struttura imprenditoriale, comprensiva di 12 dipendenti, 4 sub agenti, 13 consulenti previdenziali, un ingente portafoglio clienti e altre caratteristiche finanziarie, quali la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria effettuata da una s.a.s. costituita dall'agente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 409 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)