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Sez. 3, Ordinanza n. 19591 del 29/09/2004 (Rv. 577432 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Poteri della Corte di Cassazione per individuare il giudice competente - Profili diversi da quelli prospettati dalla parte o esaminati dalla sentenza impugnata e valutazione di ogni elemento utile acquisito al processo - Ammissibilità - Limiti derivanti dalla prospettazione o dalla qualificazione del rapporto effettuati dall' attore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577432-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Corte di Cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente. Pertanto, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell' ambito della stessa controversia, l'esame della Corte regolatrice si estende anche a profili diversi da quelli espressamente devoluti dalla parte ovvero esaminati dalla sentenza impugnata e quindi la valutazione della Corte comprende ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l'attore con l'atto introduttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)