Sez. L, Sentenza n. 1686 del 10/04/1978 (Rv. 391091 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - LAVORO SUBORDINATO - CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL DIPENDENTE - DETERMINAZIONE O DETERMINABILITA - LIMITI - CLAUSOLA DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO DAL PATTO DI NON CONCORRENZA IN CORSO DELLA SUA OPERATIVITA - VALIDITA.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - LAVORO SUBORDINATO - CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL DIPENDENTE - DETERMINAZIONE O DETERMINABILITA - LIMITI - CLAUSOLA DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO DAL PATTO DI NON CONCORRENZA IN CORSO DELLA SUA OPERATIVITA - VALIDITA.*
In tema di patto di non concorrenza, diretto a limitare lo svolgimento dell'attivita del dipendente per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, l'Obbligo di previsione di un corrispettivo in favore del dipendente medesimo, a pena di nullita del patto (art 2125 cod civ), comporta la necessita di fissare un compenso determinato o determinabile (nella specie, stabilito mensilmente in base a percentuale dell'ultimo stipendio), ma non anche di garantire preventivamente la complessiva entita del compenso stesso. Detto Obbligo, pertanto, non puo di per se comportare l'invalidita della clausola con la quale sia previsto il recesso del datore di lavoro dal patto di non concorrenza, ancorche in corso della sua operativita dopo l'Estinzione del rapporto di lavoro. (V 1027/66, mass nn 322050 e 322052).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)