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Sez. 2, Sentenza n. 1027 del 21/04/1966 (Rv. 322050 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - FEDELTA, DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO DI UNA PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1966-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322050-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - FEDELTA, DIVIETO DI CONCORRENZA - PATTO DI NON CONCORRENZA - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO DI UNA PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - LEGITTIMITA.*

L'art.2125 cod. civ., nel disciplinare il patto di non concorrenza stipulato per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, lascia alle parti la piu ampia autonomia nella Determinazione del corrispettivo dovuto al dipendente, esigendo solo che la limitazione dell'attivita di costui trovi contropartita in un adeguato vantaggio economico. Pertanto, non e necessario che la percezione del corrispettivo avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, poiche l'esigenza della norma e appagata anche se tale corrispettivo sia stato pattuito in una percentuale sulla mercede da corrispondersi in costanza di detto rapporto. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)