diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 24636 del 14/08/2023 (Rv. 668800 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Addetti agli uffici stampa di case editrici - Art. 9 della l. n. 150 del 2000 - Applicabilità - Esclusione - Natura dell'attività - Giornalistica - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668800-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

L'attività degli addetti agli uffici stampa delle case editrici, cui non si applica la speciale disciplina introdotta dall'art. 9 della l. n. 150 del 2000 per gli addetti agli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni, può essere qualificata come giornalistica solo quando essa, alla luce del suo concreto atteggiarsi, pur nella concorrente finalità promozionale che la ispira, si estrinsechi nella raccolta, nel commento o nell'elaborazione di notizie, ancorché non indirizzate direttamente al pubblico indifferenziato, e si configuri, perciò, come mediazione tra il fatto, di cui si acquisisce conoscenza, e la diffusione della notizia, caratterizzandosi per l'apporto soggettivo e creativo e per l'autonomia dell'informazione.

Legge 07/06/2000 num. 150 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)