Sez. U - , Sentenza n. 21764 del 29/07/2021 (Rv. 662033 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Addetto ufficio stampa di cui alla l. n. 150 del 2000 - Requisiti professionali - Area speciale di contrattazione collettiva - Natura dell'attività - Giornalistica - Conseguenze - Iscrizione all'INPGI - Ragioni.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
L'attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa di cui alla l. n. 150 del 2000, per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti, ha natura giornalistica e, di conseguenza, comporta l'iscrizione all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), che ha portata generale e prescinde dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 07/06/2000 num. 150 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 17, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)