Sez. 2, Sentenza n. 1239 del 09/04/1976 (Rv. 379934 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - DISCIPLINA DELLE DISTANZE - PRESUPPOSTO - ANTERIORITA DELL'ACQUISTO DEL DIRITTO ALLA VEDUTA SUL FONDO VICINO RISPETTO ALL'ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI COSTRUIRE - USUCAPIONE DEL DIRITTO DI VEDUTA - COMPIMENTO DELL'USUCAPIONE DOPO L'ULTIMAZIONE DELL'EDIFICIO COSTRUITO SUL FONDO VICINO - DIRITTO ALL'ARRETRAMENTO DELL'EDIFICIO - ESCLUSIONE - EFFETTI DELL'USUCAPIONE - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE AL MOMENTO DEL MATURARSI DEL DIRITTO DI VEDUTA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - DISCIPLINA DELLE DISTANZE - PRESUPPOSTO - ANTERIORITA DELL'ACQUISTO DEL DIRITTO ALLA VEDUTA SUL FONDO VICINO RISPETTO ALL'ESERCIZIO DELLA FACOLTA DI COSTRUIRE - USUCAPIONE DEL DIRITTO DI VEDUTA - COMPIMENTO DELL'USUCAPIONE DOPO L'ULTIMAZIONE DELL'EDIFICIO COSTRUITO SUL FONDO VICINO - DIRITTO ALL'ARRETRAMENTO DELL'EDIFICIO - ESCLUSIONE - EFFETTI DELL'USUCAPIONE - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE AL MOMENTO DEL MATURARSI DEL DIRITTO DI VEDUTA.*
Presupposto logico-giuridico dell'attuazione della disciplina della distanza delle costruzioni dalle vedute di cui all'art 907 cod civ e l'anteriorita dell'acquisto del diritto alla veduta sul fondo vicino rispetto all'Esercizio, da parte del proprietario di quest'ultimo, della facolta di costruire. Pertanto, nel caso in cui l'usucapione del diritto di esercitare la servitu di veduta si sia maturata, per compimento del termine utile, dopo l'ultimazione dell'edificio costruito sul fondo vicino, il titolare della servitu non puo richiedere l'arretramento di tale edificio alla distanza prevista dalla citata norma. Ne vale invocare in contrario il principio della retroattivita degli effetti dell'usucapione, in quanto, se è vero che l'usucapiente diventa titolare del diritto usucapito sin dalla data d'inizio del suo possesso, tuttavia i suddetti effetti sono commisurati alla situazione di fatto e diritto esistente al compimento del termine richiesto: ne consegue che se, durante il maturarsi del termine, il soggetto, che avrebbe potuto contestare l'Esercizio della veduta, ha modificato tale situazione, avvalendosi della facolta di costruire sul proprio fondo, e a tale situazione che occorre far riferimento per stabilire il contenuto ed i limiti del diritto di veduta usucapito. (V 444/66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)