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Sez. 2, Sentenza n. 4719 del 05/11/1977 (Rv. 388331 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - SERVITU DI VEDUTA - IN GENERE - CONSENSO DEL PROPRIETARIO DI UN FABBRICATO ALL'APERTURA DA PARTE DEL VICINO DI VEDUTE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE - SERVITU DI VEDUTA IN FAVORE DEL FONDO CONFINANTE - COSTITUZIONE - IN FAVORE DEL FABBRICATO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388331-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - SERVITU DI VEDUTA - IN GENERE - CONSENSO DEL PROPRIETARIO DI UN FABBRICATO ALL'APERTURA DA PARTE DEL VICINO DI VEDUTE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE - SERVITU DI VEDUTA IN FAVORE DEL FONDO CONFINANTE - COSTITUZIONE - IN FAVORE DEL FABBRICATO - INSUSSISTENZA.*

La convenzione, con la quale il proprietario di un fabbricato consenta al vicino di aprire vedute a distanza inferiore a quella legale, costituisce una servitu di veduta in favore del fondo confinante, e non una servitu in favore di quel fabbricato, avente ad oggetto il diritto di mantenerlo a distanza inferiore a quella prescritta dall'art 907 cod civ, dal momento che tale ultima servitu presuppone la posteriorita della costruzione rispetto alla veduta. (V 1239/76, mass n 379934).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)