Sez. 6, Sentenza n. 8150 del 03/11/1972 Ud. (dep. 07/12/1972) Rv. 122580 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE RESPINTA SUL PUNTO DELL'AFFERMATA RESPONSABILITA PENALE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - LEGITTIMITA - PARTE CIVILE PARZIALMENTE SOCCOMBENTE - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - INAMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE RESPINTA SUL PUNTO DELL'AFFERMATA RESPONSABILITA PENALE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE - LEGITTIMITA - PARTE CIVILE PARZIALMENTE SOCCOMBENTE - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - INAMMISSIBILITA.*
Nel giudizio di impugnazione l'imputato e tenuto al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, quando sia stato rigettato il suo gravame nella parte relativa all'affermazione di responsabilita cui sia conseguita la condanna al risarcimento dei danni, a nulla rilevando che siano stati accolti altri motivi concernenti la misura della pena o la concessione dei benefici di legge. La compensazione delle spese, nei rapporti tra imputato, il cui gravame sia stato parzialmente accolto, e parte civile parzialmente soccombente, non e ammessa, in quanto il vigente codice di rito prevede la compensazione delle spese solo nel caso previsto dall'art 382, comma secondo, cod proc pen, e sempre che l'imputato sia prosciolto e non condannato. (V 114627, 114531, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)