Sez. 4, Sentenza n. 4611 del 05/03/1981 Ud. (dep. 15/05/1981) Rv. 148883 - 01
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - RIGETTO - IMPUGNAZIONE AUTONOMA DELLA PARTE CIVILE - RIGETTO - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - INAMMISSIBILITA.*
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - RIGETTO - IMPUGNAZIONE AUTONOMA DELLA PARTE CIVILE - RIGETTO - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - INAMMISSIBILITA.*
Non e consentita la compensazione delle spese sostenute della parte civile nel giudizio di impugnazione, in cui essa sia intervenuta per resistere al gravame dell'imputato, qualora detto gravame sia stato respinto, anche se non sia stata accolta nemmeno la censura proposta autonomamente dalla parte civile. (sulla eccezionalita della compensazione delle spese nel processo penale: V mass n 143043/79, mass n 127086/74; per quanto valga mass n 122580/72 prima parte e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)