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Sez. 3, Ordinanza n. 36541 del 29/12/2023 (Rv. 669787 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Appello incidentale - Modalità di proposizione - Necessità della notifica - Nei confronti della parte costituita - Esclusione - Nei confronti del contumace – Sussistenza - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669787-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE

La notifica dell'appello incidentale è necessaria nei soli confronti della parte rimasta contumace e non già di quella che si sia regolarmente costituita (prima o dopo la costituzione dell'appellante incidentale), rispetto alla quale non può configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa, stante la possibilità di proporre, a sua volta, l'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)