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Sez. 1, Ordinanza n. 196 del 18/02/2000 (Rv. 533994 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Determinazione dell'indennità sulla base della dichiarazione resa dall'espropriato ai fini tributari I.C.I. - Questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533994-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

È rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 42 e 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (recante disposizioni per il riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 legge 23 ottobre 1992 n. 421) nella parte in cui prevede che in caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti atteso che non è coerente con il principio della necessaria congruità dell'indennizzo espropriativo (art. 42 Cost.) e con quello di eguaglianza (art. 3 Cost.) la previsione, per la quantificazione dell'indennità suddetta, di un criterio avulso dalle caratteristiche essenziali del bene e privo di alcun riferimento all'effettivo valore venale del bene espropriato.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1992 num. 421 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)