Sez. 1, Sentenza n. 3805 del 14/03/2003 (Rv. 561163 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione di aree fabbricabili - Disposizione ex art.16 D.Lgs. n. 504 del 1992 - Introduzione di un criterio autonomo od integrativo rispetto a quello ex art. 5 bis legge 359/1992 - Esclusione - Introduzione di un distinto meccanismo correttivo in caso di dichiarazione ICI inferiore o superiore al valore accertato - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di liquidazione dell'indennità di esproprio, la disposizione di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.504 del 1992 non ha introdotto un autonomo criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione, né tantomeno un criterio integrativo rispetto a quello di cui all'art. 5 bis della legge 359/1992, prevedendo, per converso, un peculiare meccanismo di tipo meramente correttivo, a carattere riduttivo (per le sole ipotesi di suoli edificabili) ovvero maggiorativo (qualunque sia la natura dell'area) rispetto a tale indennità, qualora il valore dichiarato dall'espropriato ai fini dell'ICI risulti inferiore o superiore a quello accertato. Il diritto patrimoniale alla riduzione o alla maggiorazione ha, inoltre, nel procedimento per la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione, carattere dispositivo, sicché l'interessato ha l'onere non solo di farne richiesta, ma anche di provare ed allegare, ex art.2697 cod. civ., i fatti che ne siano a fondamento (producendo, quindi, la dichiarazione ICI alla quale è fatto riferimento), senza che possa, al riguardo, configurarsi alcun potere - dovere officioso del giudice. Ne consegue che, proposta la domanda di determinazione dell'indennità, il giudice stesso è tenuto senz'altro a procedervi secondo i criteri dettati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, facendo successivamente luogo alla riduzione o alla maggiorazione prevista dal citato art. 16 del D.Lgs. del 1992 solo ove le parti abbiano formulato apposita e documentata istanza, senza poter respingere la domanda stessa (come, nella specie, erroneamente ritenuto dal giudice di merito) sul presupposto che, agli atti, non risulti prodotta la dichiarazione ai fini ICI.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)