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Sez. 2, Sentenza n. 3058 del 10/10/1983 Cc. (dep. 27/02/1984) Rv. 162809 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI EMESSI CON LA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO - RICORSO PER CASSAZIONE - CONTENUTO E LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162809-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI EMESSI CON LA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO - RICORSO PER CASSAZIONE - CONTENUTO E LIMITI - FATTISPECIE.*

Il ricorso per Cassazione contro il provvedimento privativo della libertà personale può solo concernere il profilo della legittimità formale dello stesso, e non il contenuto e la legalità della ordinanza di rinvio a giudizio cui detto provvedimento trovasi occasionalmente collegato. (nella specie, peraltro, è stato ritenuto inammissibile il ricorso perché, dopo la legge 12 agosto 1982 n. 532, la regola generale della ricorribilità immediata in Cassazione ex art. 111 cost. Trova applicazione solo nei casi per i quali detta legge non consente il riesame del provvedimento restrittivo). (V mass n 143926; (V mass n 154511).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 375 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 12/08/1982 num. 532 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)