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Sez. 1, Sentenza n. 983 del 07/05/1982 Cc. (dep. 05/07/1982) Rv. 154511 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - PROVVEDIMENTI EMESSI CON LA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - RICORSO PER CASSAZIONE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI: INDAGINE LIMITATA ALLA MOTIVAZIONE DEL MANDATO DI CATTURA.*
Stato
decisa il 1982-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154511-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - PROVVEDIMENTI EMESSI CON LA SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - RICORSO PER CASSAZIONE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI: INDAGINE LIMITATA ALLA MOTIVAZIONE DEL MANDATO DI CATTURA.*

L'inoppugnabilità dell'ordinanza di rinvio a giudizio non rende inoppugnabile il mandato di cattura, emesso con la stessa ordinanza ai sensi dell'art. 375 cod. proc. pen., tale mandato, anche se contenuto nello stesso documento e con motivazione ricavabile -per relationem- dal provvedimento di rinvio a giudizio, mantiene la sua formale e sostanziale autonomia. Tuttavia, poiché il controllo di legittimità non può risolversi in una inammissibile censura della motivazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio in quanto tale, esso deve essere limitato alla motivazione propria del mandato di cattura, e deve consistere nell'esame della sussistenza dei vizi che inficierebbero tale provvedimento, se emesso nel corso dell'istruzione. Per motivi deducibili in Cassazione in genere. (V mass n 135303; (V mass n 138232; (V mass n 139901; (V mass n 140540).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 375 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)