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Sez. 5, Sentenza n. 1491 del 15/11/2005 Ud. (dep. 16/01/2006) Rv. 233042 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE | Formazione di una circolare dell'Assessorato regionale alla sanità retrodatata e sottoscritta da soggetto che all'epoca non ricopriva più l'incarico di assessore - Falsità materiale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233042-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE

Integra il reato di falsità materiale (art. 476 cod. pen.), la condotta di colui che forma una circolare dell'Assessorato regionale alla sanità retrodatata e sottoscritta da soggetto che all'epoca non ricopriva più l'incarico di assessore, in quanto si tratta di atto destinato a fare sì che l'autore appaia legittimato al suo compimento, considerato che la falsa indicazione della data si risolve nella falsa indicazione della provenienza dell'atto dal soggetto effettivamente legittimato ad adottarlo e che, pertanto, la retrodatazione è solo una modalità di contraffazione del documento che vale a fare falsamente apparire l'atto come proveniente dall'Assessore alla sanità della Regione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)