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Sez. 5, Sentenza n. 8684 del 23/01/2004 Ud. (dep. 26/02/2004) Rv. 228752 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI | Registro di protocollo - Apposizione, da parte del pubblico ufficiale, di una falsa data di ricezione con il timbro di protocollo - Reato di cui all'art. 476 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228752-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI

In tema di falso documentale, il registro di protocollo è atto di fede privilegiata, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta l'avvenuta ricezione di un documento dall'esterno, la data della ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, sicché la materiale apposizione sul documento del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di tale attività certificativa, onde la registrazione e la riproduzione della stessa sul documento costituiscono un'operazione unica e contestuale, avente la stessa natura di atto pubblico. Ne deriva che costituisce falsità punibile, ai sensi dell'art. 476 cod. pen., l'apposizione di una falsa data di ricezione col timbro di protocollo, destinato a fare fede del ricevimento o della spedizione da parte dell'ufficio pubblico; né rileva che alla falsità della data apposta con il detto timbro non corrisponda uguale annotazione nell'apposito registro, in quanto il timbro di protocollo è lo strumento che proietta sull'atto che proviene ab externo il crisma dell'attestazione della data di ricezione, facendo fede della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)