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Sez. 1, Sentenza n. 2903 del 07/12/1967 (Rv. 330548 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - CAMBIALE TRATTA NON ACCETTATA - PAGAMENTO DA PARTE DEL TRATTARIO DOPO IL FALLIMENTO DEL TRAENTE - RESTITUZIONE DELL'IMPORTO AL FALLIMENTO - OBBLIGO DEL PORTATORE - BUONA FEDE DEL TRATTARIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330548-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - CAMBIALE TRATTA NON ACCETTATA - PAGAMENTO DA PARTE DEL TRATTARIO DOPO IL FALLIMENTO DEL TRAENTE - RESTITUZIONE DELL'IMPORTO AL FALLIMENTO - OBBLIGO DEL PORTATORE - BUONA FEDE DEL TRATTARIO - IRRILEVANZA.*

Il portatore di una cambiale tratta non accettata che riceva il pagamento del trattario dopo il fallimento del traente, e tenuto a restituire all'amministrazione fallimentare la somma riscossa. Invero, il fallimento del traente interrompe il processo formativo della delegazione di pagamento insita nella cambiale tratta ed il trattario non puo divenire obbligato cambiario, ma rimane obbligato in base al rapporto sottostante in conseguenza, il portatore della cambiale diviene un creditore apparente e, se riceve il pagamento dal trattario, e tenuto alla restituzione ai sensi dell'art. 1189 cod.civ.. l'accertamento della buona o della mala fede del trattario all'atto del pagamento, se ha Rilevanza nei rapporti fra lo stesso ed il vero creditore ai fini della sua liberazione dall'obbligazione non ha influenza in ordine all'Obbligo di restituzione da parte del creditore apparente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)