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Sez. 3, Sentenza n. 2961 del 09/08/1969 (Rv. 342838 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - FALLIMENTO DEL TRAENTE PRIMA DELL'ACCETTAZIONE DELLA CAMBIALE TRATTA - OBBLIGAZIONE CAMBIARIA DEL TRATTARIO - INSUSSISTENZA- CREDITO DEL TRAENTE - COLLOCAZIONE NELLA MASSA ATTIVA.*
Stato
decisa il 1969-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342838-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - FALLIMENTO DEL TRAENTE PRIMA DELL'ACCETTAZIONE DELLA CAMBIALE TRATTA - OBBLIGAZIONE CAMBIARIA DEL TRATTARIO - INSUSSISTENZA- CREDITO DEL TRAENTE - COLLOCAZIONE NELLA MASSA ATTIVA.*

Il fallimento del traente, dichiarato prima dell'accettazione della tratta da parte del trattario, interrompe il processo formativo della delegazione di pagamento, insita nella emissione della cambiale, tratta. Pertanto il fallimento del traente importa la insussistenza dell'obbligazione cambiaria da parte del trattario e la permanenza del credito, costituente il rapporto fondamentale della tratta, nel patrimonio del fallito e quindi il passaggio di tale credito nella massa attiva fallimentare. (V 2903-67, massima n 330548).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 21, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 18, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)