Sez. L, Sentenza n. 2725 del 06/06/1989 (Rv. 462998 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - ISTANZA - MANDATO AD LITEM PER IL GIUDIZIO DI MERITO - SUFFICIENZA - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - ISTANZA - MANDATO AD LITEM PER IL GIUDIZIO DI MERITO - SUFFICIENZA - LIMITI.*
L'istanza per regolamento di Competenza può essere validamente sottoscritta dal procuratore cui è stato conferito il mandato ad litem per il giudizio di merito, ancorché non abilitato al patrocinio in Cassazione, senza che occorra un'ulteriore procura, necessaria, invece, solo quando quella originaria sia stata espressamente limitata alla rappresentanza nei gradi di merito. (Conf 3404/84, mass n 435417).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)